IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E I SUOI PRINCIPI GENERALI
16088
post-template-default,single,single-post,postid-16088,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E I SUOI PRINCIPI GENERALI

IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E I SUOI PRINCIPI GENERALI

Una delle novità del nuovo codice è l’enunciazione di diversi principi generali e tra i più importanti evidenziamo: il principio del risultato e il principio della fiducia.

Il primo (art. 1) deve intendersi come interesse pubblico primario che le stazioni appaltanti devono perseguire nell’esercizio della loro attività affidando il contratto e vigilando sulla sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

La concorrenza non è più, come potrebbe emergere nell’approccio della normativa comunitaria, una finalità, bensì la modalità per conseguire il miglior risultato possibile nell’affidamento ed esecuzione del contratto. 

Il risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale, e diventa il principio guida per la soluzione del caso concreto.

Con il principio della fiducia (art. 2) nell’azione della P.A. e dei suoi funzionari e operatori economici si prova a fare breccia nella cd. Burocrazia interna.

Nella relazione illustrativa al codice la fiducia che viene riconosciuta ai pubblici funzionari non è incondizionata ma rappresenta una sorta di contropartita di ciò che l’ordinamento si aspetta dall’azione amministrativa, ossia il perseguimento del risultato. 

E’ importante, inoltre, la differenza tra ciò che, ai fini della responsabilità amministrativa, costituisce colpa grave (la violazione di regole e l’omissione delle ordinarie cautele) e ciò che invece non può ritenersi tale; la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a parerei delle autorità competenti.

No Comments

Post A Comment

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi