
20 Lug RICORSO IN CASSAZIONE: LE NUOVE REGOLE DI REDAZIONE
La Corte Suprema di Cassazione, la Procura Generale della Corte di Cassazione, l’Avvocatura Generale dello Stato e il Consiglio Nazionale Forense hanno sottoscritto un nuovo “Protocollo d’intesa sul processo civile in Cassazione“, fornendo indicazioni sulle regole di redazione e sul nuovo schema di ricorso in Cassazione.
Questo è stato necessario a seguito della riforma del processo civile in cassazione introdotta dal decreto legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022, che ha ampliato e rafforzato il processo civile telematico e ha posto l’enfasi sui principi di chiarezza e sinteticità degli atti e di collaborazione tra le parti e il giudice.
Di conseguenza, è stato necessario aggiornare e ricalibrare i precedenti protocolli d’intesa per garantire che fossero allineati con le nuove normative.
Il nuovo protocollo ha lo scopo di costituire una prassi organizzativa condivisa e un’interpretazione condivisa delle modifiche normative, al fine di individuare regole di redazione condivise per il ricorso in Cassazione.
Il ricorso in Cassazione dovrà essere redatto secondo lo schema strutturato, approvato e pubblicato sul p.s.t. (portale servizi telematici).
Per la redazione dei controricorsi e ricorsi incidentali valgono le indicazioni relative al ricorso, comprese quelle sulle misure dimensionali e i caratteri, si estendono, per quanto compatibili, ai controricorsi. In particolare, per quanto attiene alla sintesi dei motivi, sarà opportuna una sintesi degli argomenti difensivi correlati ai singoli motivi di ricorso (“contromotivi”).
Analogamente, sarà opportuno indicare, in relazione a ciascun motivo del ricorso avversario, gli eventuali atti, documenti o contratti collettivi su cui si fonda la difesa.
Qualora il controricorso contenga anche un ricorso incidentale, si applicano integralmente le previsioni dettate per i ricorsi.
Le memorie illustrative non devono superare, di regola, le 15 pagine, con l’osservanza delle raccomandazioni sull’uso dei caratteri previsti per i ricorsi
Il mancato rispetto dei limiti dimensionali e delle ulteriori indicazioni sin qui previste non comporta l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso.
Nel caso che per la loro particolare complessità le questioni da trattare non appaiano ragionevolmente comprimibili negli spazi dimensionali indicati, dovranno essere esposte specificamente, nell’ambito del medesimo ricorso (o atto difensivo), le ragioni per le quali sia risultato necessario scrivere di più. La presentazione di un ricorso incidentale, nel contesto del controricorso, costituisce di per sé ragione giustificatrice di un ragionevole superamento dei limiti dimensionali fissati.
L’uso di particolari tecniche di redazione degli atti (in particolare, quando consentano la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto), tali da agevolarne la consultazione e la fruizione al magistrato e alle altre parti del processo, comporta l‘aumento del compenso professionale, ai sensi dell’art. 4, comma I-bis, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
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