
19 Gen CONTENZIOSO TRIBUTARIO: UDIENZA A DISTANZA ANCHE SE CHIESTA DA UNA SOLA PARTE
La disciplina delle modalità di svolgimento dell’udienza a distanza viene inserita nell’art. 34-bis, D.Lgs. n. 546/1992 in sostituzione dell’abrogato art. 16, comma 4, D.L. n. 119/2018.
I contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle Corti di Giustizia tributaria possono partecipare da remoto alleudienze di cui agli articoli 33 (trattazione in camera di consiglio) e 34 (discussione in pubblica udienza).
La discussione da remoto è chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti costituite entro il termine di cui all’art. 32, comma 2, ed è depositata insegreteria unitamente alla prova della notificazione.
Nei casi di trattazione delle cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della udienza, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento.
Nel verbale di udienza viene dato atto delle modalità con cui si accerta l’identità dei partecipanti e della loro libera volontà di parteciparvi, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni deliberate all’esito dell’udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune in cui ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato.
Il luogo dal quale si collegano i giudici, i difensori, le parti che si difendono personalmente e il personale amministrativo è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge.
No Comments