
12 Lug IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELLA TRATTAZIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE
La Corte, ex articolo 375cpc, potrà ricorrere all’udienza pubblica solo quando la questione di diritto è di particolare rilevanza.
Anche i ricorsi per regolamento di competenza e di giurisdizione, se riguardano una questione di diritto di particolare importanza, potranno essere decisi in udienza pubblica.
Il nuovo testo dell’articolo 380-bis c.p.c. prevede che, per i ricorsi per i quali non è stata ancora fissata la data della decisione in udienza o in camera di consiglio, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio quando ravvisa l’inammissibilità, l’improcedibilità o la manifesta infondatezza del ricorso. La proposta di definizione viene comunicata ai difensori delle parti. Se entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte non richiede la decisione, il ricorso si intende rinunciato.
Il Presidente o il consigliere della sezione pronuncia, quindi, decreto di estinzione.
La fissazione dell’udienza pubblica, che si svolge sempre in presenza ex art. 379 cpc, primo comma, c.p.c.), è preannunziata mediante comunicazione da effettuarsi dal cancelliere al pubblico ministero e agli avvocati delle parti almeno sessanta giorni prima.
Ai sensi dell’articolo 378 c.p.c. il pubblico ministero può depositare una memoria non oltre venti giorni prima dell’udienza.
Il termine per il deposito della sentenza all’esito dell’udienza pubblica è di novanta giorni.
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