L’AUMENTO DEI PREZZI DEI MATERIALI NEGLI APPALTI PUBBLICI, INTERPRETAZIONE DELL’ARTICOLO 26 DEL D.L. 50/2022, CONV. IN 1. N. 91/2022
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L’AUMENTO DEI PREZZI DEI MATERIALI NEGLI APPALTI PUBBLICI, INTERPRETAZIONE DELL’ARTICOLO 26 DEL D.L. 50/2022, CONV. IN 1. N. 91/2022

L’AUMENTO DEI PREZZI DEI MATERIALI NEGLI APPALTI PUBBLICI, INTERPRETAZIONE DELL’ARTICOLO 26 DEL D.L. 50/2022, CONV. IN 1. N. 91/2022

La differenza dei prezzi si applica solo tra il prezzario 2021 e quello 2022.

Il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto costituiscono la lex specialis di gara ed hanno natura vincolante per appaltatore e stazione appaltante.

Le previsioni della lex specialis, pertanto, non possono essere disattese ed impongono la corrispondenza fra l’appalto messo in gara e quello eseguito in ossequio ai principi richiamati nell’art. 30 del d.lgs. 50/2016 (in tal senso parere Funz Cons n. 26/2022).

La possibilità di procedere alla modifica dei contratti pubblici durante il periodo di efficacia è, quindi, limitata ai casi, specifici e tassativi, fissati dall’art. 106 del Codice degli Appalti che include al comma 1, lett. a), la possibilità di procedere alla revisione dei prezzi, purché tale clausola sia stata prevista nei documenti di gara in modo preciso e inequivocabile.

Successivamente è intervenuto l’art. 26 del d.l. 50/2022, conv. in l. n. 91/2022, che ha disposto, limitatamente all’anno 2022, l’aggiornamento dei prezzari regionali entro il 31 luglio 2022 (comma 2) prevedendo altresì, nelle more di tale aggiornamento, per la determinazione dei prezzi dei prodotti un incremento degli stessi fino al 20% rispetto ai prezzari aggiornati al 31 dicembre 2021 (comma 3).

Come indicato al comma 1 dell’art. 26 la norma trova applicazione in relazione agli appalti pubblici di lavori (inclusi quelli affidati a contraente generale) aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il termine del 31 dicembre 2021 e con riguardo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nel periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, per i quali lo stato di avanzamento dei lavori «è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 (art. 26, co.3).

Pertanto «solo le lavorazioni eseguite e contabilizzate nell’anno 2022 possono essere oggetto dell’adeguamento prezzi in questione» (Confronta parere Mims n. 1487/2022, in termini n. 1464/2022).

La norma è stata recentemente modificata dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”) che ha aggiunto all’art. 26, (tra l’altro) i commi 6-bis e 6-ter.

La disposizione estende quindi il sistema di adeguamento dei prezzi disciplinato dall’art. 26 comma 6-bis, anche agli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022” e relativamente alle lavorazioni “eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023”.

Il sistema di adeguamento dei prezzi di cui all’art. 26 del d.l. 50/2022 trova applicazione, oltre ai casi indicati nei commi 1 e 6-bis (offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 e lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nei periodi ivi indicati) anche nei casi indicati nel comma 6-ter, riferito ai lavori aggiudicati sulla base di offerte presentate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 e relativamente alle lavorazioni “eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023”.

Trattandosi di norma eccezionale, disciplinata ex articolo 14 delle preleggi, si ritiene che l’esatta interpretazione dell’articolo 26 sia formale ed ancorata al tenore letterale della norma che prevede il riconoscimento all’appaltatore della maggiore somma derivante dalla differenza dei prezzi tra il prezzario 2021 ed il prezzario 2022, avvalorata dalla circostanza che i prezzari posti a raffronto sono esclusivamente quelli del 2021 e del 2022.

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